Il servizio è rivolto a:
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E' rivolto a:
- donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti assegni di maternità dello Stato, per cui vedasi il sito www.inps.it);
- donne che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l'assegno;
- cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché alle apolidi (o loro familiari/superstiti) e alle cittadine di Paesi Terzi:
- titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- titolari di protezione sussidiaria;
- cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.